In caso di omesso pagamento di assegno bancario e in mancanza della levata del protesto nei confronti del traente, il portatore non può esercitare l’azione di regresso contro gli obblighi cambiari, ma mantiene i suoi diritti contro l’emittente del titolo, che non dispone di azione di regresso e, dunque, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al tempestivo protesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso i presupposti per l’esercizio dell’azione causale di regresso – esercitata, con ricorso monitorio, da parte del portatore degli assegni nei confronti dei giranti e del traente -, senza considerare che quattro dei dieci titoli azionati erano stati protestati e che l’emittente doveva ritenersi obbligato per l’intero importo indicato da tutti i titoli, a prescindere dal protesto). Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2024, n. 20738.