In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell’esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell’istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l’interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte “minime” ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c. Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2024, n. 21860.