In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto verbale e, poi, un altro contratto redatto in forma scritta e regolarmente registrato, non possono trovare applicazione con riferimento al contratto originario i meccanismi correttivi del canone di cui all’art. 13, commi da 5 a 7, della l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall’art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, perché, per effetto della stipulazione del contratto posteriore, quello antecedente deve ritenersi definitivamente venuto meno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dichiarando la risoluzione per morosità del secondo contratto scritto contenente la previsione di un canone più alto rispetto al primo contratto verbale, aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione integrale dei canoni versati ab initio in misura eccedente rispetto ai criteri fissati dall’art. 13 della l. n. 431 del 1998). Cassazione civile, sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32574.