In tema di stato passivo fallimentare, ai creditori prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, poiché l’art. 111-bis l.fall. detta una disciplina unitaria per tutti i crediti prededucibili, non contemplando alcuna ipotesi di superprededuzione e non esiste alcuna disposizione volta a consentire una collocazione differenziata dagli uni rispetto agli altri. Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187.
