In tema di udienza di discussione cd. Cartolare, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv.  con modif. nella  l.  n. 77 del 2020, ove il giudice, a fronte dell’irrituale deposito di una memoria diversa dalle note scritte previste dalla citata disposizione, abbia dato corso alla decisione della causa nel merito, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta della controparte della controparte di un termine per il deposito di note difensive in replica, si verifica un’indebita compressione del diritto di difesa, che dà luogo ad una violazione del contraddittorio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio d’appello in materia locatizia, in seno al quale una delle parti, nel termine ex art. 221, comma 4, citato, aveva depositato, oltre alle note scritte ivi contemplate, una memoria non autorizzata). Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2025, n. 5721.