La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025, ha affrontato il tema della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria, escludendone l’applicazione per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la richiesta di decreto ingiuntivo per l’azione di regresso, proposta a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria, non rientra tra le materie per cui è previsto l’obbligo di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010. Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2025, n. 1791.