L’occupazione del suolo altrui, perpetrata da un soggetto privato ai danni di un confinante, integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicchè la prescrizione dei conseguenti diritti a contenuto patrimoniale, previsti dall’art. 938 c.c. ed aventi natura indennitaria e funzione riequilibratrice, soggiace all’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui l’occupazione viene perpetrata in modo definitivo e, pertanto, dalla data in cui l’edificio che insiste parzialmente sul suolo altrui è stato ultimato. Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 2025, n. 6876.