L’omologa del concordato, vincolando, a norma dell’art. 184 L.F., tutti i creditori anteriori all’osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all’ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, in vero, la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili. (Principio di diritto enunciato nella decisione). Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175.