Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all’azione di regresso di cui all’art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l’autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa. Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2025, n. 20460.
