xA seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l’istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile. Appello Bologna, 14 febbraio 2026.