In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell’acquirente nel rapporto in essere con l’agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo “ex lege” dei debiti anteriori all’alienazione, restando necessario, secondo l’art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto. Cass. Civ. Sez. lavoro, sentenza 27 giugno 2017, n. 15956