Ai fini del riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c., è necessario che l’agente abbia

procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già

acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall’ambito di applicabilità di tale norma l’attività di

reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest’ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si

pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela,

che l’indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare (Corte Cassazione,

Sezione lavoro, Sentenza n.25740 del 15/10/2018).