Il riscatto azionario ex art. 2437 sexies c.c. si configura quale istituto “causalmente neutro”, nel senso che lo statuto può prevederlo per obiettivi vari, sebbene esso conduca comunque all’uscita del socio dalla società, tipico essendo piuttosto il meccanismo operativo per cui, al verificarsi di determinate condizioni, la società (o i soci) possono manifestare la loro intenzione di acquisire forzosamente dal socio le partecipazioni sociali relative, il che costituisce l’esercizio di un diritto potestativo.

Pertanto, ove la società o il socio, titolare del potere, esercitino il diritto di riscatto, si realizzano gli effetti propri dell’esclusione dalla società: il socio perde la sua qualifica, o la perde per quel determinato pacchetto azionario.

Sia o no, in concreto, assimilabile il riscatto azionario, negli effetti, ad un’esclusione dalla società, certo è che, conformemente a questa, i presupposti integrativi della fattispecie del sorgere del potere di riscatto devono essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c.. Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2023, n. 12498.