Nelle società a base personale, la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di

lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità

di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale

volontà. (Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza n. 10909 del 18/04/19).