Non è preclusa al creditore e non costituisce “ex se” abuso agli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorchè eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l’intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purchè non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest’ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l’intero. Cassazione civile, sez. III, 08 maggio 2023, n. 12195.