In materia di risoluzione di leasing traslativo è sancita la piena liceità di clausole penali pattizie ex

art. 1382 c.c., che prevedano l’irripetibilità dei canoni versati con detrazione, dalle somme dovute al

concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Pertanto, le clausole penali che consentano alla società finanziaria di ottenere lo stesso utile che

avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente dall’utilizzatore non sono

manifestamente eccessive o incoerenti con la previsione contenuta nell’art. 1526, comma 2, c.c.,

bensì garantiscono l’equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti.

Cass. Civ. Sez. III, 28/08/2019, n. 21762