In tema di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione del contributo al mantenimento del minore residente al di fuori dello stato italiano, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello del luogo nel quale il minore risulta essere residente. (Nel caso di specie, il dato formale della residenza “de iure” del minore, in tenerissima età, presso la madre, residente in Gran Bretagna ed iscritta nei registri dell’A.I.R.E., l’iscrizione della minore presso un asilo londinese ed il suo inserimento nel sistema sanitario pediatrico inglese, secondo le Sezioni Unite civili, costituiscono “indicatori di natura proiettiva” della residenza abituale della minore, nata fuori dal matrimonio, in territorio estero. Tali elementi giuridici sono da ritenersi prevalenti ai fini della giurisdizione sul profilo relazionale con i nonni, per l'”ampiezza e l’elasticità in fatto” dei rapporti familiari, né incidendo la circostanza dell’assenza di un consenso espresso del padre per l’espatrio). (Cass. civ. Sez. Unite, 30-03-2018, n. 8042)