Il differimento dell’udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo…
Il differimento dell’udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d’ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice..
