Con riguardo alla comunione “pro indiviso”…
Con riguardo alla comunione “pro indiviso”, l’alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l’ingresso dell’acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l’alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che, in tale caso, l’acquirente, quale successore a titolo particolare dell’alienante, è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione..
