Il disposto di cui all’art. 288, comma 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per la correzione dell’errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev’essere notificato alla parte personalmente- introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell’ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell’incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all’esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. Cassazione civile, sez. III, 31 luglio 2025, n. 22023.