L’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 7 settembre 2023, n. 26044.