Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente, il mandato difensivo si scioglie immediatamente, perfino nel caso in cui esso sia relativo a un procedimento penale pendente in Cassazione: lo si evince dall’art. 43, comma 1, l.fall, secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, nonché dal comma 3 della medesima norma, in base al quale l’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione dei processi (di merito) in corso.

Il fallimento comporta dunque una cesura tra l’attività svolta in esecuzione dell’incarico conferito dal cliente quando era in bonis e quella compiuta adempiendo l’incarico conferito dal curatore, l’unico remunerato con la liquidazione compiuta dal giudice delegato. Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2023, n. 27586.