IL PATTO AGGIUNTO DI CARATTERE VESSATORIO NON NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO

Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli..

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VALIDO IL CONTRATTO DI AGENZIA STIPULATO CON UNA SOCIETÀ NON ISCRITTA NELL’APPOSITO RUOLO PREVISTO DALLA L. N. 204 DEL 1985

E’ valido il contratto di agenzia stipulato con una società non iscritta nell’apposito ruolo previsto dalla l. n. 204 del 1985 (applicabile “ratione temporis”), in forza della Direttiva, n. 86/653/CEE che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione di un agente in un apposito albo. Tale direttiva, infatti, contenendo disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, è auto..

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