Obbligazioni e contratti
In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici ex art. 1351 e 2932 c.c. l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti..