SENTENZA

In tema di revocatoria fallimentare, l’art.67, comma 3, lett. A), legge fall.  va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti quando l’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi inadempimenti con le nuove caratteristiche non possono più..

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