FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ART. 1956 C.C. APPLICABILE ANCHE SE CREDITORE NON ATTIVA I RIMEDI CONTRATTUALI

L’art. 1956 c.c. si applica anche qualora il creditore abbia trascurato di attivare i rimedi contrattuali a sua disposizione – l’eccezione di inadempimento, fino alla richiesta di risoluzione del contratto – confidando nella validità della fideiussione e nella solvibilità del garante (violazione dei doveri di correttezza e di buona fede), con conseguente liberazione del fideiussore. Così..

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LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 6 novembre 2019, ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata a seguito di opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione rilasciata dagli opponenti a garanzia del mutuo concesso alla società di cui erano soci, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. In particolare, gli..

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