RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDATA CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Secondo la Suprema Corte, l’art. 1591 c.c. sui danni per ritardata restituzione dell’immobile nella locazione, prevedendo a carico del conduttore un’obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone e che costituisce, pertanto, debito di valore, assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo..