RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E SINDACI

La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, potendo essere intrapresa contro uno..

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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E SINDACI

I sindaci, i quali hanno il compito essenziale di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, sono tenuti a porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se..

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