In tema di sostituzione degli amministratori, l’art. 2386, comma 4, c.c. riconosce la validità della clausola “simul stabunt simul cadent”…
In tema di sostituzione degli amministratori, l’art. 2386, comma 4, c.c. riconosce la validità della clausola “simul stabunt simul cadent”, in quanto diretta a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell’organo collegiale per tutto l’arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l’unico limite derivante dalla necessità..
